Servizio
Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità
Tettoie, piccoli locali tecnici, muri di sostegno bassi, riparazioni puntuali: molte opere minori seguono una procedura semplificata. Ma "privo di rilevanza" non significa "senza calcolo": l’intervento deve rientrare nell’elenco regionale e rispettare comunque le Norme Tecniche per le Costruzioni.
Cosa comprende
Il servizio accompagna le opere minori lungo la procedura semplificata prevista per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici (art. 94-bis, comma 1, lettera c, del DPR 380/2001; in Lombardia DGR XI/4317 del 15 febbraio 2021).
- Verifica preliminare dell’inquadramento: categoria dell’elenco regionale, limiti dimensionali e d’uso.
- Calcolo e verifiche strutturali secondo le NTC 2018, proporzionati all’opera.
- Relazione di calcolo ed elaborati grafici esplicativi.
- Dichiarazioni del progettista strutturale e contributo alla relazione di asseverazione della pratica edilizia.
- Se l’intervento non rientra nella categoria, indicazione della procedura corretta (deposito o autorizzazione sismica).
Per chi
Come si svolge
Inquadramento
Verifica che l’intervento rientri nell’elenco regionale e nei limiti previsti.
Calcolo
Dimensionamento e verifiche secondo le NTC 2018, proporzionati all’opera.
Asseverazione
Relazione di calcolo, elaborati e dichiarazioni del progettista strutturale per la pratica.
Lavori
Indicazioni all’impresa e, se richiesto, controllo in cantiere.
Cosa serve per iniziare
- Descrizione dell’opera con dimensioni, materiali e posizione
- Fotografie dello stato attuale
- Progetto architettonico o schizzo quotato
- Titolo edilizio previsto (CILA, SCIA, permesso di costruire), se già individuato
Se non hai tutti i documenti, contattami comunque: valutiamo insieme cosa recuperare.
Domande frequenti
Che cosa sono gli interventi privi di rilevanza?
L’articolo 94-bis del DPR 380/2001 divide gli interventi strutturali in rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità. Gli ultimi sono opere che, per caratteristiche e uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità; in Lombardia l’elenco è definito dalla DGR XI/4317 del 2021.
Se l’intervento è privo di rilevanza serve comunque un ingegnere?
In genere sì. La procedura è semplificata, ma il progettista strutturale deve asseverare l’inquadramento e, quando sono coinvolte strutture, firmare calcoli ed elaborati conformi alle NTC 2018.
Quali opere possono rientrare?
A titolo di esempio, piccole tettoie e pergolati, ripostigli e locali tecnici di dimensioni contenute, muri di sostegno di modesta altezza, riparazioni o sostituzioni puntuali di elementi strutturali, entro i limiti fissati dall’elenco regionale. Il caso concreto va sempre verificato.